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Direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003
che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa
alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per
la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici(4) (in prosieguo denominata "la convenzione").
(2) Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è rappresentato
dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio(5), che comprende gli stessi obiettivi
della convenzione.
(3) L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le linee di indirizzo
per la cura ed il ricovero degli animali riprende l'appendice A della convenzione.
Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta convenzione e negli
allegati della direttiva sono di natura tecnica.
(4) È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/CEE ai
più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca
nei settori interessati. Attualmente le modifiche degli allegati possono essere
adottate solo nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne consegue
che il loro contenuto non è adeguato agli sviluppi più recenti
nel settore.
(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione(6).
(6) La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli:
"Articolo 24 bis
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i
punti citati di seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2.
- Allegati della presente direttiva.
Articolo 24 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente
al 16 settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Alemanno
(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.
(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 (GU C
113 E del 13.5.2003, pag. 59) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno
2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.
(5) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
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