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difesa animaliDifendiamoli: Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi  

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 9 settembre 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte
di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione
di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela
della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale
pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate
attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione
della Federazione cinologica internazionale;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi
2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.


Art. 2.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano
in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio
e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio

1954, n. 320. É vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi é sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di
sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di
cui all'art. 727 del codice penale;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non
udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 é tenuto a stipulare
una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro
terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero
delle attività produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità
veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni
di affidamento del proprio cane.

5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,
di polizia e di protezione civile.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore,
che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: Sirchia

Fonte: http://www.ministerosalute.it

 

 

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