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difesa animaliDifendiamoli: Recepimento accordo disposizioni in materia di benessere animali compagnia e pet terapy  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003
(GU n. 052 del 04/03/2003)

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
Materia: REGIONI, SALUTE, PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
URN: urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2003-02-28;nir-s2301121

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro della salute;
Decreta:


Art. 1.

1 .  Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.

2 .  In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:

a)  assicurare il benessere degli animali;
b)  evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c)  consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
d)  utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 28 febbraio 2003
Il Presidente: Berlusconi
Il Ministro della salute: Sirchia

 

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