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Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a
strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura
o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo
che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno
tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio
e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio
dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna
comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto
o di allevamento per almeno dodici mesi.
"La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge dello Stato.
Roma, 22 novembre 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
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