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Dal 1993, con la legge nazionale n. 413, studenti universitari e ricercatori
hanno il diritto di non sottoporsi all'obbligo di effettuare sperimentazione
sugli esseri viventi e dunque dichiararsi obiettori di coscienza
(Fac simile domande esenzione allegate)
Legge n. 413 del 12 Ottobre 1993
(Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993)
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1.
Diritto di obiezione di coscienza
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, si oppongono all aviolenza su tutti gli
esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni
atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2.
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti
laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari
interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono
tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi
specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3.
Modalità per l'esercizio del diritto
1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione
della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al
docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi
di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in
qualsiasi momento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza
è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso
la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti
il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo
per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
a norma della presente legge.
Art. 4.
Divieto di discriminazione
1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato
di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori
dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione
animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa
la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione
animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità
di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione
animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano
la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
CONSO
Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per Medici, Ricercatori, Personale Sanitario dei ruoli dei Professionisti Laureati, Tecnici ed Infermieristici
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Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per Studenti Universitari
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