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difesa animaliDifendiamoli: Norme in materia di affidamento dei cani randagi  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996


MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreto 14 ottobre1996

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281; Ravvisata la necessità di disciplinare
specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì
le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali
nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata Legge 281/91;

DECRETA

Articolo 1
I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo
quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta
giorni, nei canili di cui ali articolo 4, comma 1, della legge n.281/91 ed essere
sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Ausl competente,

a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti
all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.281/91;

b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel caso in cui
l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza
indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono
essere collocati presso i rifugi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge
n.281 /91.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali
in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento
e relativamente alle strutture di cui al comma 1. anche ad associazioni protezionistiche
espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a
sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di
cui all'articolo 3.

4. L'affido degli animali può avvenire:

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro
sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni
dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali
ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera
a).

Articolo 2

1. Le associazioni di cui all'articolo 1, comma 3:

a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva
capacità delle strutture disponibili;

b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale
che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo
al medesimo servizio copia della apposita scheda riportante almeno le informazioni
di cui all'allegato.

2. Le associazioni di cui all'articolo 1 comma 3 non possono procedere a successivi
affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

Articolo 3

1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per
eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità
o altro documento equipollente dell'affidatario.

2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente
interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in
allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta
dall'esercente la potestà familiare.

3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio
veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza
affidati.


Articolo 4

1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente,
al servizio veterinario regionale:

a) il numero di animali che sono stati tatuati;

b) il numero degli animali affidati specificando gli affidi fatti a soggetti
privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo
1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti
privati.

2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati
al Ministero della Sanità.


Articolo 5

1. Il Ministero della Sanità stabilisce, d'intesa con le omologhe Autorità
sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie più favorevoli di
quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali
ad associazioni protezionistiche estere.


Articolo 6

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione
ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


ALLEGATO N. progressivo .............

SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI

(da compilare a cura dei responsabile della struttura)

Elementi identificativi dell'animale:

razza .................................................

taglia ................................................

sesso .................................................

mantello ..............................................

colore ................................................

età (approssimativa) .................................

numero tatuaggio ...................................... altro .................................................


Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:
A.S.L n. ............ di ................................ prov ....... indirizzo
..................................

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ........................................... residente in ..............................................
prov ....... telefono ...../............., identificato con documento di riconoscimento
.................. n. ......... rilasciato in .............................,
in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, s'impegna a mantenere
lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio
........................................... e a non cederlo se non previa segnalazione
al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale dove il cane è
stato tatuato. S'impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo
smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale
all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio
Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

\

firma del responsabile della struttura ..........................


firma dell'affidatario del cane ...................... ...............

 

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