|
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Titolo I DEFINIZIONE
La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione
delle leggi che regolano l'attività circense (leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29
luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163) disciplina
le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del
settore. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle precedentemente emanate
in materia di attività circense in Italia e all'estero.
Art. 1. Attività circense
E' considerata attività circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone
di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta
al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown,
ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici
ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attività, costituita nel
suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi
quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.
Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le
medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno
di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.
Titolo II INTERVENTI FINANZIARI
Art. 2. Tipologia degli interventi
A norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio
1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163, il Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito definito "Amministrazione" eroga i seguenti contributi
ai soggetti che svolgano attività circense o concorrano al consolidamento ed
allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati dal
Fondo unico per lo spettacolo a tale settore:
a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
c) contributi per accertate difficoltà di gestione;
d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali;
e) contributi per iniziative promozionali;
f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività
circense;
h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 3. Presentazione delle domande e assegnazione
1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione
- Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine, perentorio,
per ciascuna tipologia di contributo nei successivi articoli, direttamente o
a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo
dovrà essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona
diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense
soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del
nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo
per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo.
In tale ultimo caso dovrà essere allegata all'istanza copia autenticata del
contratto di scritturazione.
3. I contributi di cui al precedente art. 2 vengono assegnati con decreto del
direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva
di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 4. Del contributo assegnato viene
data comunicazione all'interessato.
Art. 4. Criteri per l'assegnazione
1. I criteri per l'assegnazione dei contributi indicati al precedente art. 2
sono stabiliti ed aggiornati con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la competente sezione del Comitato per i problemi dello spettacolo
di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 2. Il contributo non può, comunque,
eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo. A tal fine
dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi
titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali. Capo I Contributi
per iniziative di spettacolo in Italia (leggi 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile
1985, n. 163)
Art. 5. Requisiti e condizioni
1. Sono iniziative di spettacolo le attività circensi qualificate sul piano
artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.
2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti
circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art.
69 T.U.L.P.S., o che succedano mortis causa al titolare del circo o per collocamento
a riposo dello stesso titolare. E' necessario inoltre che abbiano svolto almeno
centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni
SIAE.
3. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno,
non può essere inferiore ad otto e dovrà essere documentato tramite attestazione
liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa
familiare.
Art. 6. Presentazione della domanda e determinazione del
contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia di cui una
in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui e' previsto lo svolgimento dell'attività.
2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attività
che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni,
delle località che si prevede di visitare e del programma che verrà presentato
al pubblico, nonché da un bilancio preventivo relativo all'attività medesima.
3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
a) dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare
per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
b) del numero delle rappresentazioni; c) della qualità del progetto di massima.
Art. 7. Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che
venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) dettagliata relazione sull'attività corredata dal programma svolto, dall'elenco
degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;
b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni
effettuate e le località visitate;
c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il
personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati
durante l'anno di attività, anche per quanto riguarda la eventuale presenza
degli orchestrali;
d) versamenti contributivi all'INPS ed all' INAIL effettuati nell'anno di attività;
e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla
riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa e all'obbligo
dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art.
23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento
alle competenti esattorie; f) modalità di pagamento; g) eventuale documentazione
per la richiesta di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Art. 8. Acconti
1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce
il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività
circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda,
acconti fino al 60% del contributo assegnato.
2. L'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al
numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza
stessa nonché da una relazione dettagliata sull'attività svolta. Capo II Contributi
per danni conseguenti ad eventi fortuiti (legge 18 marzo 1968, n. 337, art.
19, comma 1)
Art. 9. Requisiti e condizioni
I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337/1968, possono essere
concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:
a) di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da
almeno due anni;
b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento
fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza
di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto
e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
Art. 10. Istanza per il contributo per danni da evento fortuito
L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata
all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e
corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella
quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità,
le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità
competente (VV UU, Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o
consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento,
nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del
sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti
e dalle attrezzature del complesso circense;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati,
retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla
quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature
distrutte o danneggiate;
f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato
almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi
di cui all'art. 9, lettera c).
Art. 11. Documentazione per la liquidazione
Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo,
l'interessato deve far pervenire all'amministrazione, ai fini della liquidazione,
la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti
il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o
l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta
consegna del materiale;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato
attesti, sotto la propria responsabilità, che: non sono stati richiesti e/o
ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi
pubblici o privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore
e l'ammontare del contributo; che per il danno prodotto dall'evento fortuito
non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta
una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando
l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o
liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 9, lettera c) in materia di
copertura assicurativa in caso di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento
di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria,
nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del
risarcimento liquidato, concordato o offerto;
f) dichiarazione nella quale siano indicate le modalità di pagamento prescelte;
g) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia,
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo III Contributi per accertate difficoltà di gestione (legge 18 marzo 1968,
n. 337, art. 19, comma 1)
Art. 12. Requisiti e condizioni
1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti
in presenza dei requisiti di cui all'art. 9, lettere a) e b) della presente
circolare ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente
gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano
sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.
3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una
dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione
e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato
nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;
b) documenti contabili (libri contabili, borderò ecc.), in fotocopia autenticata
o da esibire all'ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute
per legge;
c) eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle
cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;
d) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea
a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
Art. 13. Liquidazione del contributo
1. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) modalità di pagamento;
c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo IV Contributi per acquisto di nuovi impianti macchinari, attrezzature e
beni strumentali (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)
Art. 14. Criteri
I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per
l'attività circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art.
4 della presente circolare, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili
a contributo.
Art. 15. Requisiti e condizioni
1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli
esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:
a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;
b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione
dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di
fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture
dello spettacolo circense. L'attività degli esercenti di motoautoacrobatiche
viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei
contributi di cui al presente capo.
2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo potranno essere
concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione e dopo che siano
state effettuate, nello stesso periodo, minimo seicento rappresentazioni, di
cui almeno centocinquanta l'anno.
3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità al contributo di
nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno
sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che
il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione
almeno seicento rappresentazioni.
4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo
è subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione
dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato "ad uso speciale circhi
- spettacolo viaggiante".
5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere
concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni
a fianco di ciascuno indicati:
a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei; c) gradinate e tribune:
anni sette; d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
Art. 16. Istanza di contributo
1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve
pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
in cui si intende effettuare l'acquisto.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto
e deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia
autenticata:
a) attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno
centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
b) eventuale atto preliminare o contratto di compravendita dei nuovi impianti
ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
Art. 17. Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione
che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione
consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale
documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero certificazione
di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta
fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante
della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di
fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le
vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per
il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo
pagato;
f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata
dal legale rappresentante della ditta venditrice;
g) modalità di pagamento;
h) eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione
antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno
1998, n. 252. Capo V Contributi per iniziative promozionali (legge 30 aprile
1985, n. 163, art. 13, lettera f)
Art. 18. Definizione dell'attività e limite dell'intervento
finanziario
1. Per iniziative "promozionali" si intendono le manifestazioni e le iniziative,
anche di carattere mussale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche,
realizzate in Italia da imprese circensi nonché da enti pubblici e privati,
associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello
spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese
circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al
pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione,
ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione
circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli. Le manifestazioni,
le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente
inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali
a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro
qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli,
essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi,
per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.
3. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto
finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione
del progetto.
Art. 19. Festival circensi
1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terrà conto anche dell'attività
eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione
che:
a) sia una manifestazione a carattere competitivo, con selezioni, serata finale
e consegna dei premi;
b) abbia una durata non superiore a due settimane;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o
straniere più rappresentative;
d) il periodo di svolgimento sia compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre;
e) la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale
e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.
2. Possono essere consentite da parte della televisione solo riprese parziali
della manifestazione. Pertanto, saranno esclusi dal finanziamento i festival
prodotti per la televisione.
Art. 20. Attività editoriali
I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonché
documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio
circense possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività
da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione
di un congruo numero di copie.
Art. 21. Campagne promozionali a favore del circo intraprese
mediante spot radiotelevisivi
Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi
possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona
immagine di qualità del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale
attività deve però riguardare l'attività del settore nel suo insieme e non la
singola impresa.
Art. 22. Istanza di contributo
1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare
l'iniziativa.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto
e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum dell'attività svolta nel settore circense;
b) dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale
risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;
d) originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché
atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di
contributo.
Art. 23. Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione
che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) relazione sull'attività svolta;
b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le
vigenti disposizioni fiscali;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate
dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti "passaggi
televisivi" o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto
la propria responsabilità che: il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo
delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;
tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza
nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale; il contributo assegnato
non determina utili di bilancio; siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali
ed assicurativi; non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa
da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente
e l'ammontare del contributo
e) modalità di pagamento;
f) per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato
un esemplare delle stesse.
2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono
essere strettamente attinenti all'attività promozionale svolta nel periodo compreso
tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attività e la
data della sua conclusione.
3. Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese sostenute
siano inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente
ridotto.
Art. 24. Acconti
Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi,
a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché:
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque
anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente
l'attività svolta alla data della richiesta di acconto. Capo VI Contributi per
iniziative assistenziali ed educative (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19,
comma 3)
Art. 25. Definizione
Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività di associazioni,
enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte
e della tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento
ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
Art. 26. Istanza di contributo e documenti per la liquidazione
Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al precedente capo V, articoli 22 e 23.
Art. 27. Acconti
Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono
essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché
sussitano i presupposti indicati nel precedente art. 24. Capo VII Contributi
per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense
(legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)
Art. 28. Requisiti e condizioni
L'istanza può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati,
associazioni ed Istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio
dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attività
circense, purché l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le
disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Art. 29. Istanza di contributo
L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire
all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione
del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione,
in originale o in copia autenticata:
a) Titolo di proprietà dell'area da strutturare;
b) progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista
iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'Amministrazione comunale competente;
c) preventivo di spesa;
d) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione
di esercizio dell'attività circense;
e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa,
nonché atto di nomina del legale rappresentante.
Art. 30. Documenti per la liquidazione
Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire all'Amministrazione:
a) l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilità
dell'area;
b) dichiarazione relativa alle modalità di pagamento;
c) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo VIII Contributi per iniziative di spettacolo all'estero (legge 30 aprile
1985, n. 163, art. 1)
Art. 31. Requisiti e condizioni
1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, l'esercente dovrà effettuare almeno
novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto
il contributo e non oltre otto mesi di attività all'estero. Inoltre deve aver
svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attività sovvenzionata
dall'Amministrazione.
2. Il contributo sarà determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio
del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura
organizzativa e tecnica del circo ed alla qualità dello spettacolo rappresentato.
3. L'entità del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle
spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalità:
a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea,
marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base
della documentazione fornita;
b) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati
forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza
del complesso circense (grande, medio e piccolo) e al numero degli addetti,
nonché in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournee.
L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri
sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL riferiti al periodo di
svolgimento della tournee, desumibili dalle rispettive certificazioni
4. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione consultiva le
iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi
nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato le relativa situazione consuntiva.
5. Le istanze di contributo non accolte dalla competente Commissione consultiva
potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza di documentati nuovi
elementi di valutazione, che dovranno essere presentate entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'Amministrazione.
6. Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti dovranno
essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
7. Durante lo svolgimento della tournee il complesso circense dovrà avere una
denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il
cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso,
o di un artista scritturato per la tournee che esegua uno o più numeri di particolare
rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovrà allegare copia del contratto
di scrittura.
Art. 32. Istanza di contributo
L'istanza per l'ammissione a contributo, in duplice copia di cui una in carta
legale, deve essere presentata all'amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui è prevista l'effettuazione della tournee. Deve recare
l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournee
ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione del complesso circense;
b) progetto di massima sullo svolgimento della tournee programmata, con l'indicazione
delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;
c) bilancio preventivo;
d) programma artistico;
e) dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio; g) documento concernente
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense (licenza di cui all'art.
69 del T.U.L.P.S.).
Inoltre, se trattasi di società:
a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto
sociale (in caso di prima istanza).
Art. 33. Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione
che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta
dal legale rappresentante della Società o dal titolare del circo:
a) bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;
b) dettagliata relazione sull'attività svolta;
c) originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi
e trasporti e copia dei relativi biglietti;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità del rendiconto finale,
sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento
degli obblighi fiscali;
e) modalità di pagamento;
f) certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno
di svolgimento della tournee;
g) attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento
dei contributi INPS ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali
figurino in bilancio;
h) dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare dalla quale risultino
la data e le località ove si sono svolti gli spettacoli. 2. Tutti i documenti
giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in
lingua italiana e quantificati in euro (Euro).
Art. 34. Acconti
Ai beneficiari di contributi per attività circense all'estero, possono essere
concessi a domanda, acconti fino al 60% della cifra assegnata purché siano stati
destinatari di almeno tre contributi allo stesso titolo nel quinquennio precedente.
Capo IX Sanzioni
Art. 35.
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca
reato, il contributo assegnato può essere revocato:
1) qualora la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro 6 mesi dalla
comunicazione dell'assegnazione del contributo all'interessato;
2) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni
ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari
o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli
animali stessi o lesivi per la loro incolumità o in caso di loro maltrattamento.
A tal fine è istituito presso l'amministrazione un elenco dei circhi, dei titolari
e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione
di animali. I soggetti di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco
al memento della presentazione della domanda di contributo per lo svolgimento
dell'attività in Italia. Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco
sarà annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali
nonché ogni altra infrazione in materia del pari definitivamente accertata,
a norme sia statali sia di altri enti pubblici. Delle condanne ed infrazioni
annotate si terrà conto in sede di assegnazioni di ulteriori contributi.
3) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione
rispetto a quanto previsto all'art. 3 punto 2 e all'art. 31 punto 7 della presente
circolare.
Titolo III ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 36. Abrogazioni
La circolare ministeriale n. 4804/TB30 del 27 settembre 1989, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché l'art. 4, commi 4 e 8, l'art. 6, commi 5 e 6, l'art.
9, comma 5, della circolare 11 agosto 1989, n. 4, sono soppressi.
Art. 37. Disposizioni transitorie
Per le richieste di ammissione al contributo per l'anno 2003 resteranno vigenti
i termini di presentazione delle domande previsti nelle circolari di cui al
comma precedente. La documentazione a corredo potrà essere, eventualmente, perfezionata
secondo le indicazioni e i tempi comunicati dall'Amministrazione. Titolo IV
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI Art. 38. La presente circolare entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 novembre 2002
Il Ministro: Urbani
Fonte: http://www.beniculturali.it>
|