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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna
allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli
animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza
di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i
cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali
delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni
nel territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei
cani e gatti domestici;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione
della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;
Ordina:
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione
o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie
di cui alla lettera a);
b) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle
specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonche' capi
di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto
o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.
Art. 2.
La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 650 del codice penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto,
che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute,
foglio n. 8
www.ministerosalute.it
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