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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso
i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori
possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle
societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario
o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati
o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita'
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta',
assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia
a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3 Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i
comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a
tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento
dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita'
sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita'
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a. iniziative
di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita'
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati
alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente
somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per
la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge
e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto
dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4 Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento
dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto
dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati
a tale finalita' dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo
2.
Art. 5 Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione
delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo
727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo
a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
Art. 6 Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale
annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove
imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza
non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento
e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste
senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7 Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico
per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175
e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto
con la presente legge.
Art. 8 Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero
della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione
e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere
dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del
fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con
decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma
3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2: -
Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con
D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni
qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione
per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere
autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze
epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di
assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza
da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento
devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano
manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli
altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi
anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita
puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti
a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli
animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga
ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede
agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere
distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo
dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto
rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi
con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo
di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o
animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto,
puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile
municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa
nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati
o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a
sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore
si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio
da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette
giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione
puo' essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo
di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere
ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli
14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto
entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia
o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto,
sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione
il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli
agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,
all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento
eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6
del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali
di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico
che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie
infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il
veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale
esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal
presente articolo: "Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce
verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture,
ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta',
e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico,
in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi
a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici
i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e'
un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome) -
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo,
in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno
ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico
non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti
delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della
Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente
della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente
le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma 7 del presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo
e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi
alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per
le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti
delle regioni e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre
1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente,
il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio
1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio
1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci
ed altri). Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio
1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto 1991.
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