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LA ZAMPA
6/11/2007
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Il cane abbaia e disturba un solo vicino? Non è reato
Annullata la condanna nei confronti dei padroni
ROMA
Il padrone del cane che abbaia senza sosta non risponde del reato di disturbo al riposo delle persone anche se il suo amico a quattro zampe, di fatto, rende impossibile la vita di un singolo vicino di casa.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 40502 di ieri, ha annullato la condanna emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nei confronti dei padroni di un cane accusati di non avere impedito all’animale di abbaiare in continuazione, e della violazione amministrativa per non averlo custodito con le dovute cautele.
Contro questa decisione, presa il 5 dicembre 2006, i due hanno fatto ricorso in Cassazione e lo hanno vinto: non dovranno pagare la multa di 200 euro a testa inflitta in primo grado. In particolare, i giudici della prima sezione penale hanno messo nero su bianco, in relazione alla contestazione del reato di disturbo al riposo delle persone, che «l’attività rumorosa deve essere potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto, come risulta dal capo di imputazione».
Inoltre aggiungono: «il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto non integra la fattispecie della norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile». Quanto all’accusa di «malgoverno di animale», la Suprema Corte ha del tutto scagionato la coppia - con la formula «i fatti non sussistono» - rilevando che «un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate»
Insomma, i giudici del Palazzaccio, hanno annullato la sentenza impugnata perchè, hanno affermato, «i fatti non sussistono».
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