|
Continuano a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi da parte
di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso
si presentano sotto l'egida di Associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero
da intermediari con organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con
la protezione animale. Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani
ma anche di gatti che, prelevati a cifre irrisorie in Italia, verrebbero dirottati
e rivenduti a cifre più elevate in Germania, Austria e Svizzera ed anche in
altri Paesi per essere destinati alla sperimentazione, vigendo in tali Paesi
norme meno restrittive che in Italia. Si raccomanda pertanto, per quanto di
competenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente affinché distrazione
o buonafede nell'affido degli animali non favoriscano il traffico in argomento.
Si richiede particolarmente che, a norma dell'art. 2 della Legge 281 del 14/8/1991,
i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti
prima che sia trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi
proprietari di rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i cani riportando
numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di uscita e numero progressivo
della scheda di affidamento. Inoltre nelle modalità di cessione degli animali,
occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento
che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di Associazioni protezionistiche
relativamente all'affidabilità delle stesse. Si ritiene che, in attesa di intraprendere
più restrittive misure che si dovessero rendere necessarie, all'atto della cessione
occorre mettere particolare cura nella compilazione della scheda di affido che
deve riportare in modo chiaro gli elementi identificativi del soggetto che viene
ceduto (razza, mantello, sesso, età approssimativa e tatuaggio), nonché la dichiarazione
sottoscritta dell'affidatario che s'impegna a mantenere l'animale in buone condizioni
presso di se e a non cederlo se non previa segnalazione alla U.S.L. competente.
L'affidatario deve pertanto fornire l'esatto recapito dove l'animale sarà mantenuto
che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome,
residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e luogo del
rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso il canile a disposizione
per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità
dell'affidatario. Sarà opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente
all'interessato, valutando le motivazioni della richiesta caso per caso, e limitando,
se occorre, il numero dei cani ceduti per persona, come pure non cedere cani
in tempi differenti alla stessa persona se non dopo aver accertato o fatto accertare
lo stato degli animali precedentemente prelevati. Egualmente con particolare
cautela devono essere considerate le richieste che pervengono da parte di persone
non residenti o addirittura residenti all'estero. Si ravvisa l'opportunità di
segnalare a questo Ministero, per esperire le necessarie indagini, i casi sospetti
soprattutto in relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti nel
tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente. Si sollecita infine,
per quelle Regioni che già non lo avessero fatto, l'istituzione dell'anagrafe
canina nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per razionalizzarne
il funzionamento o migliorarne la gestione.
Il Ministro della Sanità
Garavaglia
|