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S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA
Ordinanza del Sindaco n. 372 del 21 LUG 1997
· Premesso che sono stati segnalati numerosi casi di accattonaggio con
animali domestici in condizioni visibili di sofferenza e di debilitazione, soprattutto
cuccioli ancora lattanti, cani in pessime condizioni igienico-sanitarie e femmine
sofferenti per ripetute n gravidanze;
· Che i possessori di questi cani sono per lo più extracomunitari,
barboni, nomadi, senza fissa dimora, sui quali non è possibile effettuare
un controllo sulla corretta detenzione degli animali e sui vari usi che ne vengono
fatti;
· Considerando che privati cittadini, associazioni animaliste, medici
veterinari, vigili urbani hanno redatto denunce e testimonianze di presunte
vendite illegali di cuccioli, di maltrattamenti e di evidenti stati di sofferenze
fisiche degli animali;
· Che l'art. 3 DPR 79 attribuisce ai Comuni la delega per quanto riguarda
l'ottemperanza delle leggi relative al benessere e alla tutela degli animali,
dopo lo scioglimento delle funzioni attribuite all'ENPA (Ente Nazionale Protezione
Animali); Che l'Ufficio Diritti Animali, dalla sua istituzione, ha il compito
specifico di programmare ed intervenire con tutte quelle iniziative e progetti
finalizzati al benessere e alla tutela degli animali in ambiente urbano;
· Preso atto del seminario tenuto in data 21/11/1996 presso il Campidoglio
organizzato dall'Ufficio Diritti Animali sul tema emergenziale del fenomeno
dell'accattonaggio, causa fra l'altro della ulteriore crescita del randagismo
urbano, e sulle soluzioni possibili;
· Rilevato che a conclusione del seminario suddetto, a cui hanno partecipato
i responsabili delle ASL veterinarie di Roma, i gruppi NAE dei vigili urbani
con i referenti degli illeciti contro gli animali dei comandi VV.UU., medici
veterinari, caritas, opera nomadi, associazioni ambientaliste, si è evidenziata
la necessità improrogabile di un impegno e di un intervento istituzionale
nel controllo e nella repressione del fenomeno;
· Visto l'art. 1 della Legge 12/06/1993 che proibisce gli atti di crudeltà
su animali e in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di
ogni tipo di animale; Vista la Legge 22/11/1993 (nuovo art. 727 C.P.) riguardante
il maltrattamento degli animali;
· Visto l'art. 106 del T.U. n. 383 del 03/03/1934 e successive modificazioni;
· Chiamati gli art. 1, 2, 4 e 5 della Legge Nazionale 14/08/1991 n. 281
che attribuiscono ai Comuni specifici compiti in materia di randagismo;
· Considerato che l'accattonaggio con cani configura violazione ai principi
generali posti a tutela degli animali di cui alle leggi n. 661/1913 e n. 281/1991
nonchè all'art. 14 della legge regionale n. 63 del 09/09/1988 che prevede
l'obbligo di provvedere ad un trattamento adeguato alla specie;
· Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma n. 331 del 06/06/1995 con la
quale vengono attribuiti all'Uffici Diritti Animali i compiti e le funzioni
in tema di protezione e benessere degli animali;
· Preso atto che la situazione d'emergenza richiede, vista l'impossibilità
di risolvere i casi di maltrattamento denunciati nelle situazioni di accattonaggio,
la necessità di emanare disposizioni al riguardo che tutelino gli Animali
oggetto di sfruttamento e di sofferenza;
ORDINA
E' fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio
animali domestici e/o selvatici, soprattutto con cuccioli lattanti, nonché
animali in cattivo stato di salute, in particolare cagne debilitate per gravidanze
ripetute o comunque animali detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento.
Gli animali domestici o selvatici rinvenuti nelle suddette condizioni e circostanze
saranno sequestrati dagli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile
sanitario di Porta Portese o presso canili-rifugio di associazioni animaliste
o presso altre strutture adeguate. Le femmine visibilmente debilitate e sofferenti
a causa di gravidanze ripetute saranno sterilizzate e curate da parte del canile
sanitario con l'aiuto delle associazioni animaliste.
Gli animali suddetti, registrati, vaccinati e sterilizzati presso i presidi
veterinari delle aziende ASL competenti per territorio (intendendo per territorio
i luoghi ove abitualmente si riscontrano i casi di accattonaggio) potranno essere
affidati, con l'ausilio di associazioni animaliste, ai cittadini che ne faranno
richiesta di adozione, se in possesso dei requisiti necessari. Fatte salve le
responsabilità in materia, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno
punite con sanzioni amministrative da lire 50.000 a lire 300.000.
La polizia municipale e gli altri organi preposti per legge sono incaricati
di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare,
quando necessario, le sanzioni previste dalla medesima.
IL SINDACO
Francesco Rutelli
Fonte: http://www.veterinari.it/
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