Visto il TU delle leggi sanitarie RD n. 1265 del 27/07/1034;
Visti il TULPS (RD n. 773 del 18/06/1931) art. 70, il relativo regolamento di
esecuzione (rd n. 635 del 06/05/1940) art. 129 e la circolare n. 559 del 20/12/1999;
Visto il DPR n. 320 del 08/02/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
Vista la dichiarazione universale dei diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978
a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;
Visto il DM del 31/12/1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle
specie animali e vegetali in via di estinzione";
Vista la L.503 del 05/05/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale
in Europa del 19/09/1979;
Visto la Circolare del Ministero dell,a Sanità n. 29 del 05/11/1990 "Animali
selvatici ed esotici in cattività" - Vigilanza Veterinaria Permanente;
Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281;
Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione
della convenzione di Washington, come modificata dal DL n. 2 del 12.1.1993 coordinato
con legge di conversione n. 59 del 13.3.1993;
Visto il DM 19.04.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita
la detenzione;
Vista la LR Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 sulla tutela degli animali da affezione
e prevenzione del randagismo;
Visto che il Comune di Roma secondo l'art. 2 comma 12dello statuto fissa tra
i propri compiti la "tutela degli animali e favorisce le condizioni di
coesistenza fra le diverse specie viventi";
Visto il regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 197
dell'08.10.1998 disciplinante "concessione di aree pubbliche per attività
di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 della
L. 18 marzo 1968 n. 337;
Preso atto che la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'ambiente
(Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica Cites) ha
emanato il 10.05.2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di
animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della
L. 426/98;
Vista la L.189 del 20 luglio 2004 che punisce chiunque maltratti gli animali,
anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
Visto l'art. 823 del CC che attribuisce all'autorità amministrativa la
tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;
Considerato che in attesa dell'emanazione di una apposita regolamentazione sull'utilizzo
degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, occorre dettare disposizioni
sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;
Ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 recante "testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
ORDINA
Sul territorio del Comune di Roma è consentito l'attendamento esclusivamente
ai circhi ed alle mostre viaggianti che rispettino i criteri per la detenzione
di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato della Commissione
Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.05.2000, come di seguito
indicati:
ELEFANTI: ricoveri coperti cjhe garantiscano almeno 15 mq. Di
posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti
di lettierain paglia secca su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato
drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità
di sdraiarsi su di un lato.
Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto.
Devono essere loro garantito libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni
di almeno 400 mq. Fino a 4 esemplari ampliata di 100mq per ogni individuo in
più.
Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
GRANDI FELINI (Leoni, Tigri, Leopardi, Giaguari): ricovero di
almeno 15 mq per un esemplare ampliato di 8 mq per individuo in più,
con altezza minima di 2,5 metri.
Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla
vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e
l'affilatura delle unghie.
Possibilità di accesso a struttura esterna con fondo in terreno naturale,
di almeno 80 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od
altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri la possibilità di
sguazzare nell'acqua.
Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi.
Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati
con tigri e leoni, suoi potenziali nemici.
ZEBRA, CAMELIDI (cammelli, dromedario, vigogna, guanachi, alpaca
e lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia
e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12
gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3
esemplari ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione
in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad es. per i maschi
adulti).
Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unioco
deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.
Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI: ricoveri di 25 mq per animale.
Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato a 50 mq per ogni capo
in più.
Gli animali non devono essere legati ai pali.
STRUZZO ED ALTRI RATITI: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi,
ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia
o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su.
2. Nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 150/1992,
è altresì, fatto obbligo ai circhi nonché alle mostre viaggianti,
attendati sul territorio del Comune di Roma, di:
· Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti
in perimetro recintato che impedisca l'ingresso di persone non autorizzate ed
eviti il rischio di fuga degli animali;
· Disporre di un piano di emergenza in caso si fughe degli animali appartenenti
alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
· Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
· Non mantenere vicine specie tra loro incompatibili per motivi di competizione
(per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso di rapporto preda-
predatore;
3. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente articolo 1)
a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture
e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto
fisico diretto tra pubblico ed animali, purchè sia garantita in ogni
momento la presenza di un'adeguata distanza di sicurezza.
4. La struttura che fa domanda presso il Comune di occupazione del suolo pubblico
o autorizzazione di pubblico spettacolo per attività circense deve allegare
alla domanda:
a) Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile
il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività
che vi si svolgono;
b) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari
autorizzati ad essere ospitati e/o trasformati;
c) Dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in
natura;
d) Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria
oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza
veterinaria;
e) Planimetria con data e firma;
f) Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
g) Dichiarazione di rispetto di criteri per la detenzione degli animali di cui
al documento elaborato dalla Commissione Scientifica "Cites" del Ministero
dell'Ambiente in data 10 maggio 2000;
DISPONE
· Che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non
costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate
dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò
preposti per legge o regolamento, nonché alle Guardie Zoofile volontarie
che opereranno sotto il coordinamento del Servizio veterinario;
· Che le violazioni di cui ai punti 1,2 e 3 comportano l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art.7 bis del vigente
TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 nonché l'adozione di misure di autotutela
da parte dell'amministrazione commisurate alla gravità delle infrazioni
riscontrate. L'Organo competente ad erogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981;
· Che la domanda previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi
dell'art. 6 della L.241/90 è respinta in caso di documentazione insufficiente
o mancante. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;
· Che la presente ordinanza entri in vigore il 16 novembre 2004.
Dal Campidoglio,
IL SINDACO
On. Walter Veltroni