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difesa animaliDifendiamoli: Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281  

MINISTERO DELLA SANITÀ

Agli Assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome

Ai Direttori dei servizi veterinari degli assessorati alla sanità delle
regioni e delle province autonome

Ai Direttori generali delle aziende U.S.L. sindaci dei comuni d'Italia

Ai Direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Al Direttore dell'istituto superiore di sanità

Ai Presidi delle facoltà di medicina veterinari

Al Ministero dell'interno

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Al Ministero della pubblica istruzione

Ai Commissari di governo delle regioni e delle province autonome

Ai Prefetti della Repubblica

Al Comando Carabinieri N.A.S.

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari - F.N.O.V.l. Sindacato
italiano veterinari di medicina pubblica - S.I.V.E.M.P.

Al Sindacato italiano veterinari liberi professionisti - S.I.V.E.L.P.

Alle Associazioni animaliste

Al Presidente dell'I.S.T.A.T



La legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo,
avviandosi verso il consuntivo del decimo anno, offre diversi aspetti di valutazione:

1) nonostante fosse previsto che le regioni dovessero recepire la legge 14 agosto
1991, n 281 "con propria legge entro sei mesi dall'entrata in vigore"
della stessa e cioè entro il 28 febbraio 1992, soltanto recentemente
si è registrato il completo adempimento della norma disposta, nel senso
che alcune regioni hanno impiegato otto o nove anni per realizzare il risultato
richiesto;

2) durante i primi anni di applicazione è stata sottovalutata l'importanza
della legge, probabilmente a motivo del modesto supporto finanziario di cui
la stessa era dotata e considerato che quasi tutti gli onerosi compiti ricadevano
sulle Autorità territoriali le quali, nel frattempo, lamentavano difficoltà
economiche anche per altre incombenti attività sociali e si rifugiavano
dietro l'equivoco, allora non ancora chiarito, delle competenze tra i comuni
e le ASL, che in verità si prestavano ad ambigue interpretazioni

3) l'eccessiva proliferazione canina, determinata dalla riproduzione naturale
dei cani liberi e vaganti incontrollabile ed incontrollata, ha notevolmente
incrementato il randagismo. Questa realtà ha indotto gli amministratori
locali a ricercare soluzioni alternative individuate nell'ipotesi del cosiddetto
"cane di quartiere". In concreto si tratta di catturare i cani randagi,
curarli, tatuarli, sterilizzarli e reimmetterli nello stesso territorio dal
quale sono stati prelevati; con l'obiettivo che detti cani hanno la possibilità
di sopravvivere, in relazione alla loro notevole capacità di adattamento
e considerato il fatto che la gente del quartiere, non dovendosi attribuire
l'onere della responsabilità della proprietà del cane, si adopererà
per procurare al tradizionale amico dell'uomo i parametri minimi di convivenza:
alimenti e alloggio di fortuna;

4) quest'ultima ipotesi, per quanto raccomandata da parte delle Autorità
regionali e nazionali, non appare tuttavia risolutiva, soprattutto quando il
numero dei cani nel quartiere è rilevante Né può essere
assunta come misura definitiva, perché comunque non consente il raggiungimento
dell'obiettivo sancito dalla legge in parola, cioè l'eliminazione del
randagismo: essa rappresenta tuttavia un rimedio necessario, ma temporaneo per
evitare il dilatare del fenomeno;

5) dal 1995, dopo circa quattro anni di disattenzione quasi generalizzata che
ha provocato il sopraenunciato incremento del randagismo canino, fortemente
incidente nel determinismo del degrado igienicoambientale, si è assistito
ad un graduale miglioramento della situazione in relazione all'efficacia dei
positivi esempi posti in essere da alcune amministrazioni regionali ed in rapporto
all'aumento del finanziamento della legge, cui è corrisposto un altrettanto
valido impegno economico delle regioni;

6) da un'indagine conoscitiva, effettuata sulla base dei dati economici disponibili
al 31 dicembre 1998, emergono i seguenti significativi risultati:

A. il finanziamento statale interamente ripartito fra le regioni e le province
autonome dal 1991 al 1998 corrisponde a lire 41.725 milioni, di cui è
stato utilizzato e speso il 30% circa, pari a lire 12.512 milioni;

B. il finanziamento regionale complessivamente messo a disposizione per le attività
concernenti l'applicazione della legge 281/1991 durante lo stesso periodo di
otto anni, corrisponde a lire 57.885 milioni, di cui è stato utilizzato
e speso il 92% circa, pari a lire 53.148 milioni;

C. i 65.660 milioni di lire complessivamente utilizzati e spesi nel periodo
1991-1998 sono stati cosi' impiegati: l'81,7% circa, pari a lire 53.660 milioni,
è stato impiegato per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione
dei canili nonché per il mantenimento dei numerosi cani randagi ivi rifugiati;
il restante 18,3% circa, pari a £ 12.000 milioni è stato impiegato
per corrispondere alle esigenze delle attività di seguito indicate con
i relativi importi:

a) anagrafe canina lire 2.300 milioni;

b) cattura, trasporto e sterilizzazione dei cani lire 2.500 milioni;

c) strutture ambulatoriali utilizzate per la sterilizzazione dei cani lire 2.700
milioni;

d) convenzioni con associazioni per soccorso, cura degli animali e per sterilizzazione
delle colonie feline lire 2.000 milioni

e) indennizzi per danni causati dai cani randagi lire 1.500 milioni;

f) programma di educazione e formazione lire 1.000 milioni.

Soprattutto quest'ultima voce (punto f) appare carente, ma si ha motivo di ritenere
che l'attività degli anni 1999 e 2000, durante i quali i finanziamenti
statali oltre ad incrementarsi di altri L. 5.200 milioni hanno registrato una
piu' larga percentuale di utilizzazione, faccia registrare risultati piu' favorevoli
e ciò anche in relazione agli ulteriori finanziamenti regionali ed al
recepimento dei concetti operativi affermati con l'atto di indirizzo e coordinamento
della Conferenza unificata: provvedimento 18 marzo 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana

del 14 aprile 1999 n. 87, serie generale;

7) in tale provvedimento sono indicati gli obiettivi prioritari della legge
che si coglie l'occasione per riaffermare, perché costituiscono ancora
oggi punti irrinunciabili della complessa ed impegnativa programmazione rivolta
alla tutela degli animali d'affezione:

l'anagrafe dei cani corrisponde all'esigenza nazionale della massima trasparenza
ai fini anche di consentire l'immediata identificazione di tutti i cani del
territorio per le esigenze sanitarie e pertanto deve essere realizzata, come
ormai da ogni parte del territorio è stato accettato, con i piu' moderni
criteri informatici e quindi con l'uso del microchip leggibile da ogni appropriato
sito nazionale, attraverso l'utilizzazione avvolgente dell'informatica offerta
da "internet";

la sterilizzazione dei cani randagi nell'ambito di strutture organizzative delle
ASL o attraverso convenzioni con ambulatori privati o liberi professionisti,
adeguatamente coinvolti in questa operazione, dovrà tradursi in un intervento
socio-ambientale di grande efficacia, quasi un risveglio di cultura basata su
principi e comportamenti di autentica civiltà. Gli interventi di sterilizzazione
vanno stimolati anche relativamente ai cani di proprietà per evitare
il proliferare della popolazione canina che non sempre trova accoglienza nel
rapporto di coabitazione uomo-cane, rapporto ormai ineludibile per le sue implicazioni
sanitarie, sociali, etologiche, alimentari e di responsabilità del detentore
verso la società organizzata;

la prevenzione del randagismo, alla quale va rivolta la massima attenzione utilizzando
tutte le forme e le strutture sopra descritte, oltre che come necessità
di tutela igienico-ambientale, va anche considerata come deterrente all'abbandono
ed al maltrattamento dei cani nonché per contrastare l'uso dei cani randagi
stessi per attività che non si fa sforzo a definire delinquenziali;

8) ogni anno, in occasione della riunione tecnica organizzata presso questo
Ministero della sanità ai fini di valutare il consuntivo dell'attività
svolta sul territorio, con riferimento all'utilizzazione del finanziamento statale
dell'anno precedente ed ai fini della determinazione dello stesso per l'anno
in corso sulla base dei criteri indicati dal decreto ministeriale 29 dicembre
1992, alcuni rappresentanti regionali hanno lamentato l'incongruità del
criterio di ripartizione, giudicato prevalentemente ancorato a dati teorici,
mentre si è auspicata una revisione dello stesso. Nella riunione dei
rappresentanti tecnici regionali, realizzata il 20 marzo 2001, si è sottoposta
alla valutazione degli stessi il nuovo criterio di ripartizione, da tutti condiviso,
di seguito riportato: il finanziamento nazionale, previsto a regime di lire
2.600 milioni, continuerà ad essere ripartito secondi i parametri del
citato decreto, mentre la parte eccedente che ha integrato il finanziamento
stesso (lire 4.400 milioni per il 2001, lire 3.400 milioni per il 2002 e lire
3.400 milioni per il 2003) sarà ripartita, previa l'emanazione di un
nuovo decreto di concerto con il Ministero del tesoro e sentita la Conferenza
Stato-regioni, facendo riferimento a progetti-obiettivi di livello regionale.
Detti progetti devono in parte essere finanziati da ciascuna regione, la quale
ne curerà gli aspetti organizzativi, operativi, della responsabilità
di spesa e di garanzia del risultato che può anche essere conseguito
in un periodo biennale o triennale.

In merito ai criteri riguardanti la gestione dei canili comunali, in considerazione
dell'articolo 2, comma 11 e dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 281, nonché
della recente pronuncia interpretativa del Consiglio di Stato (NRG 5022/1999)
secondo la quale la legge 281/1991 non intende attribuire una riserva esclusiva,
nelle convenzioni concesse dai comuni alle associazioni animaliste nella gestione
dei canili e dei rifugi, vengono assunte le seguenti considerazioni: nel rispetto
delle affermazioni del Consiglio di Stato e ferma restando l'assunzione in proprio,
da parte dei comuni dei relativi oneri di legge, si ritiene che la legge 281/1991
debba essere interpretata considerando i principi generali stabiliti dall'articolo
1, secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali
da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente". Partendo da tale
considerazione, il criterio dell'economicità che legittima la scelta
della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni, non deve essere
valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento
al citato articolo 1, in sostanza l'economicità deve essere riferita
non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto
a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei
cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li
ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo.
Pertanto l'articolo 2, comma 11 e l'articolo 4, comma 1, della legge 281 devono
essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei
rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti
aventi finalità di protezione degli animali.

Roma 14 maggio 2001

Il Ministro: Veronesi

Fonte: http://www.anmvi.it

 

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