Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
"Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali,
pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico
della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione
avviene per colpa, la pena è della multa da lire quarantamila ad ottocentomila".
Articolo 638 Codice Penale
Uccisione o danneggiamento animali altrui
"Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora
animali che appartengono ad altri, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 600.000. La pena
è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il
fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini ed equini anche non raccolti in mandria. Non è punibile
chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel
momento in cui gli recano danno".
Articolo 672 Codice Penale
Omessa custodia e mal governo degli animali
"Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi
da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con
la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla
stessa sanzione soggiace: 1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali
da tiro, da soma o da corsa o li lascia comunque senza custodia, anche se non
sono disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2. chi aizza o spaventa animali,
in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".
Articolo 2052 Codice Civile
Danno cagionato da animali
"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in
uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la
sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".